Contrasto del Cyberbullismo

 

In relazione a quanto indicato nelle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo, L n. 71/2017, le scuole hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Secondo il provvedimento, per bullismo telematico si intende “qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.

I VARI TIPI DI CYBERBULLISMO

Esistono diversi modi attraverso i quali il cyber bullo può attuare le sue azioni a danno della propria vittima; essi costituiscono veri e propri reati per i quali sono previste specifiche procedure a livello civile e penale:

FLAMING: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (v. tabella).

HARASSMENT: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

DENIGRAZIONE: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

OUTING: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

TRICKERY: spingere una persona, attraverso l’inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle pubbliche in rete

ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line.

Sul sito www.giustizia.it è stato creato iGloss@ 1.1, una sorta di Abc dei comportamenti devianti online, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per conoscere le principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici.

Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio

Nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo, è prevista la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore medesimo.

La richiesta è effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o dall’esercente la responsabilità genitoriale e va inoltrata:

✓ al titolare del trattamento

✓ al gestore del sito internet

✓ al gestore del social media

Se i soggetti responsabili non comunicano di aver preso in carico la segnalazione entro 24 ore dal ricevimento della stessa, l’interessato può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Altre modalità di segnalazione riguardano quelle, effettuate dalle scuole, di episodi di cyberbullismo e materiale pedopornografico on line.

I primi (episodi di cyberbullismo) vanno segnalati al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype. Quanto alla segnalazione di materiale pedopornografico, va effettuata alla Hotline “Stop-It” di Save the Children. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono poi trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento

L’ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali.

L’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra-quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta  al Questore, soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un  altro minorenne.

La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Se l’istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire  oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

LE AZIONI DELLE SCUOLE RIVOLTE AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori). Il referente di Istituto ha, invece, il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyber bullismo, al fine di promuovere l’educazione all’uso consapevole delle rete Internet e ai diritti e ai doveri ad esso connessi.

 

 

CONCORSO MAFO2030-a.s. 2019-20 (tra i primi 5 classificati)

 

 

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